Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza per i nati ed i figli minori residenti in Italia).

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia regolarmente residente in Italia da almeno tre anni;

          b-ter) il minore figlio di genitori stranieri di cui almeno uno sia regolarmente residente in Italia da almeno tre anni».